DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

 

 

 

DOMANDA:

Sono un consigliere comunale di una città siciliana ove qualsiasi iniziativa di cambiamento riscuote grande clamore, anche grazie alla diffusione della notizia attraverso i quotidiani del posto, cartacei e online.

Tuttavia, succede – da qualche settimana – che alla ricondivisione di tali articoli di giornale per mezzo del canale facebook seguano insulti alla mia persona, sottoforma di commenti al post, che offendono il mio onore e la mia reputazione (“vigliacco”, “ridicolo”, “peggio del coronavirus”, etc…). che fare?

RISPOSTA:

La condotta descritta integra il reato di diffamazione, nelle ipotesi aggravate del comma 3 dell’art. 595 c.p., giacché oggi il social network facebook è equiparato al “mezzo della stampa” proprio in ragione della capacità diffusiva che è tipica di tali strumenti di comunicazione e – altresì – del comma 4 perché compiuta ai danni di un esponente politico, trattandosi di un consigliere comunale.

Evidente poi come debba essere fugato qualsiasi dubbio concernente la scriminante del diritto di critica perché, per costante giurisprudenza, le espressioni inutilmente volgari o umilianti – come quelle riportate – restano punibili, non potendo trovare applicazione la scriminante suddetta quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite ed integranti l’uso di argomenti intesi a screditare e colpire sul piano personale e morale il soggetto criticato. Ed è palese come le espressioni in questione superino la mera critica politica, ledendo la reputazione del consigliere.

Pertanto si consiglia di presentare, nel termine di tre mesi dall’accaduto, una denuncia – querela dei fatti alla locale Procura della Repubblica, chiedendo la punizione dei responsabili ai sensi di legge.

Avv. Marina Di Dio

 

 

Carlentini li, 13.11.2020

 

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