RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE
DOMANDA:
Domenica mattina, durante una corsa nelle vie antistanti la mia abitazione, incrociavo il cane di grossa taglia del mio vicino. poiche’ il cane mi rincorreva, ero costretto ad arrampicarmi su un muretto e invocare aiuto. Allertato dalle mie urla giungeva il proprietario dell’animale che lo allontanava. Ricorrevo alle cure del P.S. ove i medici accertavano una prognosi di giorni 6. Come posso agire?
RISPOSTA:
Stante la lieve gravità del danno, competente a giudicare i fatti è il Giudice di Pace per cui si consiglia di presentare “ricorso immediato” ex art. 21 D. Lgs. 274/2000. Ai sensi dell’art. 672 c.p. chiunque lascia liberi, o non custodisce con le dovute cautele, animali pericolosi da lui posseduti è punito con una sanzione amministrativa. Tuttavia, “lasciare libero” un animale pericoloso pùò configurare – come nel caso di specie – anche il delitto di cui all’art. 590 c.p.; pertanto, in capo al propietario del cane potrà configurarsi tanto “omessa custodia e malgoverno di animali” ex art. 672 c.p. quanto il reato di “lesioni personali colpose” ex art. 590 c.p., trattandosi di condotta non dolosa (cioé non voluta), ma dovuta alla sua negligenza o imprudenza. Benché la lesione sia stata provocata dall’animale, il proprietario sarà penalmente responsabile poiché – essendo tenuto alla custodia e vigilanza – il suo comportamento omissivo è stato causa del danno arrecato alla vittima.
All’udienza di comparizione, giacché il Giudice di Pace è fornito di specifici strumenti di mediazione tra la persona offesa e l’imputato, potrà essere esperito un valido tentativo di conciliazione; in ogni caso le pretese risarcitorie potranno farsi valere per mezzo della costituzione di parte civile contestuale alla presentazione del ricorso.
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