Autorizzato dal collega Salvino Patern0′ Colonnello in quiescenza dei Carabinieri, relativamente ad un post pubblicato nella sua pagina di facebook, su questo giornale Informasicilia, lo riportiamo integralmente ritenendo lo stesso d’interesse e d’attualità per i nostri lettori e degno di attenta riflessione.
Inizia:
Da oggi in poi se picchiate i poliziotti con gentilezza, se li aggredite con garbo, se li minacciate con educazione, il delitto sarà ritenuto di “lieve entità” e non subirete alcuna ripercussione.
Sì, avete capito bene.
Non beneficerete solo di una semplice attenuante nell’irrogazione della pena, bensì non vi verrà comminata alcuna pena.
La punibilità sarà esclusa per tenuità del fatto.
Una vera e propria esimente.
Così almeno ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza 172 appena sfornata e depositata.
Immagino che, con un Paese allo sbando e totalmente insicuro, apprendendo tale paradossale notizia abbiate la sfrenata tentazione di lanciare impronunciabili anatemi contro la suddetta Corte.
Ma, se siamo arrivati a questo punto è perché nel corso degli anni, lentamente ma inesorabilmente, hanno istituzionalizzato l’impunità e normato l’assenza della certezza della pena.
Non è successo tutto all’improvviso.
E anche quest’assurda sentenza non è il frutto di menti frastornate da bisbocce ad alta gradazione alcoolica.
E’ come una palla di neve che, rotolando, si è pian, piano trasformata in una valanga di follia che ci ha investito.
Nel caso di specie, la palla di neve che porta a questa sentenza inizia ben 10 anni fa.
Infatti è il 16 marzo del 2015 che viene emesso il Decreto Legislativo n. 28 che introduce l’art 131 bis nel Codice Penale.
E sapete come si intitola quell’articolo?
“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
Sostanzialmente si stabiliva che quando si commette un reato, il giudice deve evitare di irrogare la pena se l’offesa è di consistenza talmente minima da ritenersi “irrilevante”.
Questo è il peccato originale che ha iniziato a scardinare le fondamenta della certezza della pena.
(per notizia, in tale data siamo all’apice della magnificenza del governo Renzi).
Comunque sia, i reati per i quali era prevista tale esimente erano quei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni.La casistica quindi prevedeva un numero limitato degli stessi.
Ma poi la palla di neve si è cominciata ad ingrandire e arriviamo al 2022, con la nefasta Riforma Cartabia.
Tale riforma, modificando l’art 131 bis, ha stabilito che potranno beneficiare dell’esimente tutti quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni.
E a questo punto si sono aperte le porte del carcere per una vasta gamma di reati.
Quando, però, si sono resi conto che tra questi reati erano compresi anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (art 336 e 337 del codice penale), ma anche quello di oltraggio ad un magistrato in udienza (art 343 cp), tutti con una pena minima di sei mesi, allora sono corsi ai ripari.
E così hanno previsto una serie di eccezioni, formulando, nell’art 131 bis, un elenco di reati che non rientravano nell’esimente.
E’, infine, il Tribunale ordinario di Firenze che fa collassare la valanga finale.
Trovandosi, infatti, a giudicare un imputato responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo che lo stesso abbia agito con particolare tenuità, vorrebbe assolverlo.
Ma non può farlo perché quei reati sono esclusi dall’esimente del 131 bis.
E allora pensa bene di far ricorso alla Corte Costituzionale.
E qui arriviamo all’epilogo finale.
La Corte Costituzionale gli dà ragione!
Afferma, infatti, che è irragionevole l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità per tali delitti, come la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, puniti con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, e invece ammessa, dopo la riforma Cartabia, per delitti ben più gravi come, ad esempio, il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’articolo 338 del codice penale con la pena della reclusione da 1 a 7 anni.
Per cui, auspicando un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, abroga la parte del 131 bis relativa all’eccezione dell’esimente per quanto riguarda i reati commessi ai danni dei Pubblici Ufficiali.
Alè!
Vedete come sono più complicate le cose e come vanno distribuite le responsabilità quando si parla di sicurezza?
Se oggi le nostre metropoli sono divenute dei centri di detenzione all’aria aperta, indubbiamente gran parte della colpa è della magistratura, ma è incredibile che l’allarme sicurezza venga lanciato proprio da quei politici che negli anni hanno prodotto normative criminogene.
Fatto sta che, con questa operazione di microchirurgia, da oggi in poi usare violenza o minacciare un poliziotto, se sarà ritenuto dal giudice un fatto di lieve entità, sarà un esimente.
Ovviamente rimane categoricamente vietato e nessun esimente è previsto per quanto riguarda l’oltraggio al magistrato… ça va sans dire.
Ma vi dirò di più.
In base al comma 2 del 131 bis, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, e quindi non c’è alcuna esimente, quando l’autore ha agito in danno di animali.
Per cui se avete della rabbia da sfogare, non prendete a calci un cane, bensì uno sbirro.
…ma, mi raccomando, fatelo con un sorriso, in maniera tenue.
. di Salvino Patern0′
29.11.2025
