SCOPERTO A “COPIARE” AGLI ESAMI DI GUIDA

DOMANDA

Sono nato in Ghana dove ho vissuto fino all’eta’ di 30 anni. Tre anni fa mi sono trasferito in Italia insieme a mia moglie e ai miei due bambini in cerca di lavoro e di fortuna e, con non poche difficoltà, abbiamo iniziato ad ambientarci. Recentemente, pero’, ho commesso un reato. Nello specifico, dovendo sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida, ho utilizzato dei dispositivi idonei a riprendere il test e comunicare con l’esterno da dove mi avrebbero suggerito le giuste risposte per superare la prova. Ma a fine esame sono stato scoperto e il risultato, positivo, del test e’ stato annullato.

Cosa rischio?

L’AVVOCATO RISPONDE

La condotta descritta integra gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 1 Legge 19 aprile 1925, n. 475 che recita “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento od all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”.

Ebbene, avuta la comunicazione della notizia del reato in questione, la Procura della Repubblica potrebbe chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di un Decreto penale di condanna alla pena pecuniaria, in sostituzione della pena detentiva prevista dalla norma incriminatrice citata.

Gli strumenti difensivi utilizzabili dall’interessato consistono, principalmente, nella presentazione di una opposizione al Decreto penale ex art. 461 c.p.p. con richiesta di rito alternativo quale la sospensione del procedimento con messa alla prova o il patteggiamento.

Nel primo caso, ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p., il prevenuto dovrà preliminarmente formulare un’istanza all’Ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di elaborazione di programma di trattamento, rappresentando le proprie esigenze familiari e lavorative. Sarà, dunque, utile allegare all’opposizione la presa in carico da parte dell’U.E.P.E., pur in assenza della precisa individuazione dell’Ente ove successivamente sarà eseguito il servizio sociale nel caso di ammissione alla “messa alla prova” da parte del Giudice competente. Lo svolgimento positivo della m.a.p. estinguerà il reato con conseguente assoluzione.

Nel secondo caso, dovrà essere presentata al Giudice un’istanza di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la cui quantificazione dovrà essere formulata in ossequio al consenso del Pubblico Ministero, eventualmente anche subordinatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Una ulteriore ipotesi prevede l’opposizione al decreto penale con richiesta di giudizio immediato all’esito del quale, stante la recente Riforma c.d. Cartabia, l’eventuale condannato potrà non opporsi alla comminazione di una pena sostitutiva a quella della reclusione, quale ad esempio i lavori di pubblica utilità o la detenzione domiciliare, anticipando così quanto avrebbe il potere di richiedere in fase esecutiva.

Le ipotesi difensive prospettate potranno, altresì, essere valutate nel caso di decreto di citazione a giudizio.

Catania, 19.04.2023

Avv. Marina Di Dio

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