INTERROGAZIONE DEL CONS. COMUNALE CUNSOLO – M5 STELLE

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Al Sindaco Dott. Saverio Bosco, al Presidente del Consiglio, alla Segretaria Generale del Comune di Lentini , all’ufficio protocollo del Comune di Lentini
Oggetto: Interrogazione scritta in merito alle concessioni di immobili comunali di cui alle deliberazioni di  G.M. n. 59 del 23/06/2020 e n. 87 del 27/08/2020. Riferimento art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti approvato con Delibera Consiglio Comunale n.40 del 29/06/2015.
La sottoscritta Cunsolo Maria, nata a Catania il 23/01/1970 e residente in Lentini via Nasso n. 90, nella qualità di Consigliere Comunale eletta al Comune di Lentini nelle liste del Movimento 5 Stelle, espone quanto segue:
Preliminarmente e con riferimento alle concessioni di immobili comunali è doveroso ricordare la vicenda dell’affidamento in concessione dello Stadio Comunale “Angelino Nobile” di cui alla deliberazione di C.C. n. 25 del 2017, con questa venne affidato alla società Sicula Leonzio la gestione dell’impianto sportivo per venti anni.

Si era discusso ampiamente in aula sulle modalità della concessione, in particolare due gli aspetti da me evidenziati: il primo relativamente alla legittimità dell’affidamento (non conforme ai dettami della Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 relativa all’affidamento della gestione degli impianti sportivi
a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) ed il secondo riguardante la competenza del consiglio comunale considerato fosse già stato approvato un regolamento da parte dello stesso (Deliberazione del C.C. n. 2 del 2001) che demandava alla giunta le competenze sull’affidamento.

Durante la citata seduta di consiglio comunale del 27 giugno 2017 a queste richieste, vennero fornite le seguenti risposte da parte del coordinatore del 1° settore sig.ra Ippolito: “lo schema di Convenzione approvato nel 2001 in uno al regolamento sull’uso e la gestione degli impianti sportivi e da lei citato, dal punto di vista tecnico, normativo, oggi non funzioni più. Tra l’altro, afferma che per gli impianti sportivi generalmente intesi la procedura selettiva ha un senso, ma che lo Stadio ha una sua particolarità strettamente legata alla squadra della città e che non rende applicabile la gara pubblica, perché Lentini
vuole la sua squadra: la Leonzio. La Leonzio che porta avanti il nome della città”, riferito al primo dei due quesiti posti e “riguardo l’iter procedurale sottolinea che l’art.42 del T.U. è chiaro per quanto concerne la competenza del Consiglio e conferma l’intero iter procedurale seguito, perché non si sta parlando di un
impianto sportivo generico, ma dello stadio comunale, che serve alla squadra di calcio della città, che non si vuole che vada via da Lentini, quindi, per poter garantire la permanenza del percorso calcistico e la manutenzione di una struttura che l’Ente non può sostenere e che sarebbe destinata alla fatiscenza, la
procedura seguita, a suo avviso, è tecnicamente perfettamente in linea con la normativa”, riferito al secondo.

In aggiunta il Segretario Comunale dott.ssa Floresta aggiungeva: “su quello che la Consigliera Cunsolo afferma in maniera generica, si riserva di rispondere per iscritto. Afferma che se avesse ritenuto l’affidamento illegittimo, l’avrebbe già fatto rilevare al Funzionario Responsabile e che la proposta, piuttosto, è supportata da tutta una serie di motivazioni valide”.

Senza entrare ulteriormente nel merito della vicenda stadio che richiederebbe una separata trattazione vista la mancata iscrizione della squadra al campionato di calcio e l’indecorosa vicenda della ridenominazione dello stesso operata dal concessionario in SICULA TRASPORTI STADIUM, cosa che associa immediatamente il nome di Lentini alla società sponsor principale nonché proprietaria della stessa ovvero la Sicula Trasporti e quindi all’indagine giudiziaria “MAZZETTA SICULA”, si ricorda ancora la memorabile lectio magistralis tenuta in consiglio dall’assessore allo sport sul “naming rights”, ovvero sulla legittimità della nuova denominazione.
Premesso ciò si rileva che:
– Con deliberazione di G.M. n. 59 del 23/06/2020 e con la successiva deliberazione di G.M. n. 75 del 04/08/2020 sono stati dati in concessione gratuita all’ASP Siracusa per anni NOVE i locali al piano terra dell’Ufficio Tecnico Comunale di via Macello, scopo della concessione sarebbe quello di ospitare in un immobile comunale la sede operativa del “Servizio 118”, servizio in Sicilia affidato alla SEUS.

La SEUS – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, costituita tra la Regione Siciliana socio pubblico di maggioranza e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed ha il compito di fornire uomini e mezzi per la gestione del servizio di trasporto terrestre con ambulanze nell’ambito del Servizio di Emergenza-Urgenza territoriale 118 della Regione Sicilia.

In definitiva la SEUS svolge la propria attività in favore della Regione Siciliana e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le cosiddette ASP, che per definizione sono “Enti con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”.

Tra queste esiste un contratto di servizio atto a regolamentare i parametri economici ed organizzativi del servizio emergenza-urgenza sanitaria 118 in Sicilia, i cui costi sono posti interamente a carico del Bilancio Regionale – Fondo Sanitario – Dipartimento della Pianificazione Strategica.

– Con successiva Deliberazione di G.M. n. 87 del 27/08/2020 ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale del Palazzo Beneventano, si manifesta interesse ad “esprimere l’indirizzo politico teso all’attivazione del procedimento previsto dall’art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alle proposte presentate con nota prot. 11084 del 16/6/2020 dalla Società Cooperativa “Badia Lost & Found” ad integrazione della prima proposta, con nota prot. 14016 dell’11/7/2019, dell’Associazione Badia Lost & Found”.

In pratica si accoglie integralmente la proposta da chi attualmente fruisce gratuitamente di Palazzo Beneventano, questi ha presentato in data 11/07/2019, con protocollo n. 14016, integrata con la nota prot. n. 11084 del 16/06/2020, una proposta di accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e museale del palazzo Beneventano di Lentini ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la durata di 25 anni prorogabili o rinnovabili.

L’art. 151 del D.Lgs. 50/2016 comma 3 recita: “Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

Dalla lettura della citata proposta si evince soltanto la proposta di gestione-fruizione del bene, nessun riferimento è fatto al recupero, restauro, e manutenzione programmata dello stesso, non c’è infatti alcun piano economico allegato da cui si possa evincere la programmazione degli interventi descritti e gli importi ad essi previsti.

Considerando che:
– il tipo di negozio giuridico da utilizzare per l’affidamento di immobili comunali dipende dalla natura di questi, demaniale, patrimoniale indisponibile o  patrimoniale disponibile;
– nella gestione dei beni pubblici la regola base può essere riassunta nei principi elementari e comuni del buon andamento (ex art. 97 Cost. e art. 1 della Legge n. 241/1990), principi dell’evidenza pubblica e della necessaria utilità che dovrebbe percepire la P.A. nell’assegnare una risorsa pubblica ad un terzo e per costante giurisprudenza la concessione gratuita del patrimonio immobiliare è considerato danno all’erario;
– il Comune di Lentini non ha mai adottato un regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare;
– nella citata premessa l’affidamento in concessione dello stadio comunale, pur in presenza di un regolamento già adottato dall’Ente, avvenne tramite deliberazione del Consiglio Comunale.
– l’art. 42 comma 2 lettera l) del d.lgs 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale competenza “in merito acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzio e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”;

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:

1. In virtù di quali norme di Legge o disposizioni regolamentari adottate dal Comune è stata disposta dalla Giunta Municipale con propria deliberazione la concessione gratuita dei locali ubicati al piano terra dell’immobile comunale sito in via Macello per anni nove a un ente con autonomia imprenditoriale;

2. In virtù di quali norme di Legge o disposizioni regolamentari adottate dal Comune è stato manifestato dalla Giunta Municipale con propria deliberazione l’interesse ad affidare per anni venticinque Palazzo Beneventano a una cooperativa di recentissima costituzione che si propone di far fruire il bene ma nulla propone in merito al recupero e alla manutenzione programmata dello stesso;

3. I motivi per cui la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l’adozione del regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, trasmessa dal Coordinatore del 7° Settore dott. Agnello Salvatore con nota Prot. 20787 del 06/11/2018 all’assessore al patrimonio, all’assessore alle finanze e per conoscenza al sindaco e al segretario generale, non è mai pervenuta all’attenzione del consiglio stesso e delle sue commissioni.

Si chiede altresì al sindaco che la risposta venga data per iscritto come disposto dal comma 3 dell’art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 29-06-2015.

Si fa presente al segretario comunale quale responsabile dell’organo anticorruzione dell’ente che deve valutare se quanto sopra esposto evidenzi illeciti, collegati all’azione amministrativa e/o contabile e/o penale, con conseguente dovere di intervento/denuncia alle competenti Autorità.

Allo stesso segretario comunale si chiede infine di voler adempiere a quanto dalla stessa dichiarato durante la seduta di consiglio comunale del 27/06/2017 e sollecitato con formale richiesta scritta il 07/07/2017 ovvero rispondere per iscritto alle mie generiche affermazioni in merito alla legittimità dell’affidamento in concessione per anni venti dello stadio comunale.

Lentini 19 settembre 2020

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle Maria Cunsolo
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.