RUBRICA: L’AVVOCATO RISPONDE – GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Domanda:

Un mese fa, dopo una festa, venivo fermato alla guida di un’auto di un amico e sottoposto all’alcoltest cui risultavo positivo (1,70 g/l). gli agenti di polizia mi contestavano il reato di guida in stato di ebbrezza e ritiravano la mia patente. oggi mi ѐ stato notificato un decreto penale di condanna all’ammenda di € 7750,00 con sospensione della patente per 2 anni (art. 186, co. 2 lett. c) e 2 sexies c.d.s.). che fare?

 L’Avvocato risponde:

Premesso che con decreto penale possono essere inflitte solo pene pecuniarie anche in sostituzione a pene detentive con riduzione della metà, la fattispecie contestata prevede la punizione del colpevole con ammenda e arresto nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni (durata raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa). L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7.

Nel caso di specie, effettuando il calcolo matematico, risulta che sia stato applicato il minimo. Non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, pertanto, pare opportuno consigliare di presentare opposizione entro 15 giorni, con la quale può chiedersi la celebrazione del processo sia nella forma ordinaria che in uno dei riti alternativi: rito abbreviato che comporterebbe a conclusione del processo la riduzione di un terzo della pena; patteggiamento attraverso il quale la pena sarebbe ridotta fino ad un terzo con possibilità di concordare un dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente; sospensione del processo con messa alla prova al cui esito positivo il reato sarebbe estinto. Inoltre, si potrebbe chiedere di procedere all’oblazione.

Laddove presenti, potrebbero eccepirsi talune nullità del decreto penale e chiedersi la trasmissione degli atti al P.M.

Avvocato Marina Di Dio

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