MOLESTIE E ATTI PERSECUTORI

QUESITO:

Ho chiuso da un mese una relazione sentimentale con un uomo che palesava continue gelosie e atteggiamenti verbalmente aggressivi, ma non fisicamente violenti. Sembra che non voglia accettare la chiusura della relazione, telefonandomi – anche con numeri sconosciuti – a qualsiasi ora. Ieri sera, al mio rientro da lavoro, l’ho trovato sotto casa ad aspettarmi nonostante l’abbia pregato di non farlo. Che fare?

L’AVVOCATO RISPONDE:

Ad una prima lettura, la condotta descritta sembrerebbe perseguibile (a querela da presentarsi entro 3 mesi dall’ultimo episodio) per “molestia o disturbo alle persone” punibile ex art. 660 c.p. con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a € 516.

Ma è possibile ritenere che tali condotte reiterate provochino nella vittima un perdurante e grave stato di ansia sì da temere per la propria incolumità ed alterare le proprie abitudini di vita; ragion per cui potrebbe configurarsi il più pesante reato di atti persecutori (c.d. stalking) di cui all’art. 612 bis c.p. nella forma aggravata dell’essere stato commesso da persona precedentemente legata affettivamente alla vittima. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 prevede l’istituto dell’ammonimento di cui la persona offesa può chiedere l’applicazione al questore e, in tal modo, lo stalker verrà invitato ad un comportamento conforme alla legge.

Il delitto è punibile a querela da presentarsi entro 6 mesi e contestualmente potrà essere chiesta l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (o precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare in caso di convivenza). Stante il codice rosso, laddove ricorra l’urgenza, il P.M. dovrà assumere informazioni dalla persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

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