RUBRICA – L’AVVOCATO RISPONDE – DANNI FIGLIO MINORENNE

RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE

QUESITO

Stanotte io e mia moglie siamo stati svegliati dalla polizia che ci informava che nostro figlio, di 14 anni, aveva danneggiato il motorino di un suo compagno di classe. a seguito di un alterco, mio figlio, per vendicarsi delle ingiurie patite, prima di fare rientro presso la nostra abitazione, si ѐ recato sotto casa del coetaneo per colpire con violenza il suo motociclo ivi parcato che, caduto a terra, ha riportato danni alla carrozzeria. quali conseguenze penali puo’ avere tale condotta?

RISPOSTA

La materia in questione è regolamentata in combinato disposto tra la normativa prevista per il processo penale a carico di maggiorenni e il D.P.R. n. 448/1988 in ordine alla punibilità dei minorenni, giacché nel nostro ordinamento si è imputabili a partire dagli anni 14 (se capaci di intendere e di volere), ma la pena è diminuita.

La condotta posta in essere dal minorenne integra la fattispecie di danneggiamento punita dall’art. 635 c.p.. In sede di udienza preliminare, se sussiste il consenso dell’imputato, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 448/1988 il difensore potrà rappresentare l’irrilevanza del fatto (in verità, già a partire dalle indagini preliminari) e chiedere che venga emessa una sentenza di non luogo a procedere: è necessario che ricorrano 3 condizioni (tenuità del fatto, occasionalità del comportamento e pregiudizio alle esigenze educative).

In alternativa, potrà richiedersi l’applicazione del perdono giudiziale (causa di estinzione del reato prevista solo per i minori di anni 18) ex art 169 c.p. sull’assunto che si tratti di un reato bagatellare. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 448/1988 potrà essere chiesta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato il cui esito positivo estinguerebbe il reato (la misura trae ispirazione dal probation system anglosassone).

Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno, i genitori saranno ritenuti civilmente responsabili della condotta del figlio soggetto alla loro tutela, a meno che provino di aver dato al figlio un’adeguata educazione.

Gela, 10.08.2021

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